Detrazione Fiscale 19%
Secondo il D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997, che recepisce la direttiva europea 93/42/CEE, è definito dispositivo medico: “qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’suo mediche specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie – diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità – studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico – fornire informazioni attraverso l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, e che non esercita nel o sul corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.”
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha precisato che non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.
Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.
Ecco alcuni esempi di dispositivi medici (DM) secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997:
–, apparecchi acustici, cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri, apparecchio per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.), ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..), materassi ortopedici e materassi antidecubito.
Sono detraibili, nella misura del 19% tutti i prodotti contrassegnato dalla marcatura CE
Cosa deve fare il contribuente per ottenere la detrazione?
Se il prodotto acquistato è incluso nell’elenco dei dispositivi medici fornito dal Ministero della Salute, riportato nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, non è necessario che il contribuente si faccia carico di verificare che il prodotto rientri nella definizione dei dispositivi medici detraibili. Qual è in sintesi la documentazione da presentare per ottenere la detrazione?
I documenti sono sostanzialmente tre:
- fattura
- se il prodotto non è incluso nella lista messa a disposizione dal Ministero della Salute e allegato alla circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato risponde alla definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00);
- documentazione dalla quale si possa verificare che il prodotto acquistato riporta la marcatura CE (e che sia quindi conforme a quanto stabilito dalle direttive europee).
E’ fondamentale sottolineare che Bionic srl fornisce queste informazioni a titolo generale ma non può entrare ovviamente nel merito del giudizio dei medici. Allo stesso modo non può sindacare i consigli e soprattutto le valutazioni dei consulenti fiscali dei consumatori che hanno di fronte un quadro del profilo contributivo del proprio assistito.